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Pertanto, l'aspetto centrale su cui concentrarsi concerne l'individuazione del momento in cui la prescrizione inizia a decorrere. Tralasciando l'annosa questione in tema di fidi regolati in conto corrente, si preferisce qui limitare il discorso ai rapporti di mutuo differenti, dove non vi può essere un meccanismo differenziatore tra rimesse solutorie e ripristinatorie. Ebbene, così circoscritto l'argomento, è facile evidenziare come la giurisprudenza sia ormai consolidata nella individuazione del momento iniziale ai fini della prescrizione nella chiusura del rapporto, negando valore alle singole rate.

L'orientamento giurisprudenziale consolidato: Cassazione, Corte Costituzionale e giurisprudenza di merito: la prescrizione decorre dalla conclusione del mutuo

Come da pacifica giurisprudenza il termine prescrizionale di 10 anni, dell'azione di ripetizione dell'indebito delle somme pagate in forza di un contratto di mutuo, inizia a decorrere solo dal momento della chiusura del rapporto.

La Corte di Cassazione ha infatti più volte evidenziato il carattere “unitario” del rapporto di mutuo, precisando che la divisione dell'obbligo restitutorio in rate non fa dei singoli pagamenti dei rapporti giuridici autonomi da cui poter far decorrere i termini prescrizionali (Cass. n. 18951/8.8.2013; Cass. n. 17798/30/08/2011; Cass, n. 10127/14.5.2005; Cass., n. 2262/9.4.1984 ).

La stessa Corte di Cassazione (con altra pronuncia: Cass. 19291/2010) qualifica il suddetto orientamento come costante e consolidato, tanto da definire la questione come “pacifica”: E' pacifico, infatti, che nella specie, trattandosi di contratto di mutuo, e quindi di contratto di durata, in cui l'obbligo di restituzione del capitale sia differito nel tempo, i singoli ratei non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. Ne consegue che la prescrizione decennale, applicabile al caso in esame, non può che decorrere dalla scadenza dell'ultimo rateo previsto nel piano di ammortamento e, perciò, come è stato ritenuto dai Giudici di merito, dal giorno successivo alla data di scadenza per il pagamento dell'ultima rata del mutuo”

Anche le Sezioni Unite, con la ben nota pronuncia n. 24418 del 2010, seppure con riferimento al (parzialmente) diverso rapporto di apertura di credito, ribadiscono la decorrenza del termine prescrizionale a decorrere dalla chiusura del rapporto1.

Finanche la Corte Costituzionale, nel dichiarare l’illegittimità dell’articolo 2, comma 61, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (la cosiddetta norma “Salva banche 3”) qualifica come “consolidato e pacifico” l'orientamento giurisprudenziale illustrato2.

Tale orientamento ha trovato una costante applicazione anche nella giurisprudenza di merito: Trib. Taranto, 541/2019, Trib. Isernia, 696/ 2015, Trib. Torino, 5532 /2018, Trib. Sassari 774/2017.

Per contro, di fronte ad un panorama giurisprudenziale così favorevole, non si conoscono ad oggi pronunce di senso contrario.

Anche la Giurisprudenza del Tribunale di Sassari è orientata in tale senso, con sistematico rigetto delle eccezioni di prescrizione sollevate dalle convenute (Banche e Finanziarie) nelle azioni di ripetizione esperite dai consumatori o finanziati in genere.

1 La Corte conclude statuendo che il termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme trattenute dalla banca indebitamente a titolo di interessi su un’apertura di credito in conto corrente decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro, e ciò in linea con l'orientamento giurisprudenziale maggioritario

2 Norma che, al comma 61, così disponeva: “In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi gia' versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Affrontando la questione relativa all'efficacia retroattiva della norma censurata che la rendeva applicabile anche alle situazioni giuridiche nascenti dal rapporto di conto corrente non ancora esaurite alla data della sua entrata in vigore, la Corte stabiliva che essa rendeva asimmetrico il rapporto contrattuale di conto corrente, in quanto, “retrodatando il decorso del termine di prescrizione, finisce per ridurre irragionevolmente l’arco temporale disponibile per l’esercizio dei diritti nascenti dal rapporto stesso, in particolare pregiudicando la posizione giuridica dei correntisti che, nel contesto giuridico anteriore all’entrata in vigore della norma denunziata, abbiano avviato azioni dirette a ripetere somme ai medesimi illegittimamente addebitate” violando dunque i principi generali di uguaglianza e ragionevolezza ( Art 3 Cost.). La corte evidenziava, inoltre, come non vi fosse alcuna ragione giustificatrice di una norma interpretativa con efficacia retroattiva. Non vi era infatti una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo né tantomeno un contrasto giurisprudenziale insanabile, posto che :”Si era ormai formato un orientamento maggioritario in detta giurisprudenza, che aveva trovato riscontro in sede di legittimità ed aveva condotto ad individuare nella chiusura del rapporto contrattuale o nel pagamento solutorio il dies a quo per il decorso del suddetto termine

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