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La Corte evidenzia che il TEGM è stato spesso rilevato senza inserire tutti i costi, e ciò vizia l'omogeneità tra i due elementi da confrontare, ovvero tra TEG del singolo contratto e tasso soglia.

Allora che fare?

Primo passo: La Cassazione ribadisce, come sempre fatto, che l'art. 644 cp deve essere rispettato: il principio di omnicomprensività non può essere violato. Pertanto, il TEG del singolo contratto deve essere conteggiato inserendo tutti i costi, quindi, nel caso in esame della Corte, anche gli interessi moratori.

Secondo passo: Il problema, per la Corte, è che il parametro, ovvero il tasso soglia, non è formato in modo omogeneo, perché non contiene gli interessi moratori, e allora che fare?

La Corte richiama l'altro precedente delle Sezioni Unite sulle CMS: in tale caso la Corte aveva risolto il problema osservando che il TEGM era formato senza le commissioni di massimo scoperto, ma che la Banca D'Italia aveva rilevato, separatamente, il tasso medio delle CMS. Allora, le Sezioni Unite hanno risolto il problema della non omogeneità aggiungendo al TEGM il tasso medio delle CMS rideterminando così il tasso soglia, e rendendolo omogeneo al TEG determinato ex art. 644 cp.

Pertanto, le SS.UU. Mai !!! hanno detto che il TEG dovesse essere calcolato escludendo le CMS, poiché ciò sarebbe stato in aperta violazione del 644 cp, ma hanno provveduto ad adeguare e correggere il tasso soglia.

Medesima soluzione adottano le SS.UU con riferimento agli interessi moratori: poiché, separatamente, sono stati rilevate anche le medie dei tassi di mora, aggiungiamo tale valore al TEGM e abbiamo il tasso soglia corretto ed omogeneo.

Terzo passo: Le Sezioni Unite evidenziano come permanga però un problema: come fare per il periodo, precedente al 2003, nel quale i tassi di mora non vengono inseriti nel TEGM e neanche rilevati separatamente e quindi non si ha un dato numerico da aggiungere al tasso soglia.

Infatti, per il periodo che decorre dalla entrata in vigore della l. 108 del 1996 ai decreti ministeriali del 2003 non è possibile rendere omogeneo il tasso soglia aggiungendo le medie dei tassi moratori che non sono stati rilevati

Ebbene, per tale periodo, a pagina 23, la Corte prevede che: “le Sezioni unite ritengono che, in ragione della esigenza primaria di tutela del finanziato, sia allora giocoforza comparare il TEG del singolo contratto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il tegm così come in detti decreti rilevato; onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato”.

E' chiaro l'impianto sistematico delineato dalle sezioni unite:

1. Il TEG del singolo contratto deve essere calcolato sempre includendovi tutti i costi, nel rispetto del principio di omnicomprensività di cui all'art. 644 cp;

2. Nei casi in cui però il TEGM, e quindi il tasso soglia, sia formato senza includere tutti i costi si pone un problema di omogeneità; pertanto, il Giudice deve risolvere questo problema quando possibile;

3. Il problema dell'omogeneità è risolvibile per le CMS e per gli interessi moratori aggiungendo ai TEGM rilevati i tassi medi delle CMS e degli Interessi di mora, rilevati separatamente, e quindi al di fuori del tegm; Aggiungendo tali rilevazioni al tasso soglia si garantisce l'omogeneità;

4.Cosa succede se questa operazione di adeguamento del tasso soglia non può essere compiuto? Quando ciò non può essere compiuto il principio di omnicomprensività, e di tutela del finanziato, deve prevalere su quello di omogeneità.

5. I casi in cui non è possibile salvaguardare il principio di omogeneità, come rilevato dalle Sezioni Unite, sono quelli in cui non si hanno dati statistici a parte per i costi non riportati nel TEGM. Il caso in esame affrontato dalla Corte era quello dei contratti stipulati prima della rilevazione statistica a parte degli interessi moratori.

6. Ne deriva che in tutti gli altri casi differenti dall'incidenza di CMS e interessi moratori, (polizze assicurative, commissioni di estinzione anticipata etc) il principio di omogeneità cederà a quello superiore della omnicomprensività.

 

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